Firma elettronica
La firma elettronica attesta l’identità del firmatario e il suo consenso al contenuto del documento.
Confronto
I due meccanismi rispondono a esigenze differenti e sono complementari. La loro confusione è frequente e ha conseguenze pratiche.
La firma elettronica attesta l’identità del firmatario e il suo consenso al contenuto del documento.
Il sigillo di integrità attesta che il contenuto non è stato modificato dalla sua registrazione, nonché la data in cui questa è avvenuta.
Un documento firmato privo di sigillo non attesta quale versione sia stata accettata. Un documento sigillato privo di firma non attesta alcun consenso. La loro combinazione copre entrambe le dimensioni.
| Criterio | Firma elettronica | Sigillo TRAMPTO |
|---|---|---|
| Oggetto dell’attestazione | Identità del firmatario e consenso | Integrità del contenuto e data |
| Identificazione preventiva | Richiesta | Non richiesta |
| Dove viene elaborato il documento | Viene inviato ai server del prestatore di firma | Nel browser stesso: si registra solo l’impronta |
| Controllo da parte di terzi | Software o account utente | Link pubblico, senza requisiti |
| Modello di costo | Per firma o abbonamento di importo elevato | Da 0 €; illimitato a 1,99 € al mese |
| Tempo per documento | Minuti, con circuito di firmatari | Secondi |
| Valore in un procedimento | Prova del consenso | Prova di integrità e di data |
TRAMPTO è uno strumento di integrità documentale e non un prestatore qualificato di servizi fiduciari ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS). Il sigillo costituisce prova tecnica del fatto che un file non è stato modificato e della data della sua registrazione; non equivale a una firma elettronica qualificata né la sostituisce negli adempimenti che la richiedono. In tali casi occorre rivolgersi a un prestatore qualificato, ferma restando la possibilità di sigillare altresì il documento.
Sigilli un file, introduca una modifica e verifichi il risultato.